In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, la censura di irregolare composizione del Consiglio territoriale, se non dedotta nel corso di tale procedimento, non può essere prospettata come motivo di impugnazione del procedimento disciplinare al Consiglio Nazionale Forense né, a maggior ragione, per la prima volta nel ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione contro la decisione dello stesso Consiglio.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Berruti), sentenza del 2 maggio 2016, n. 93
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Morlino, rel. Borsacchi), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 225.
Nello stesso senso, in sede di legittimità, Corte di Cassazione (pres. Piccininni, rel. Virgilio), SS.UU, sentenza n. 15287 del 25 luglio 2016.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 93 del 02 Maggio 2016 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Cagliari, delibera del 18 Marzo 2014 (sospensione)
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