Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Obbligo di corrispondere con il collega – Ritardata informazione al collega.

Costituisce ugualmente illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, dopo aver avvisato il collega della disponibilità dei propri clienti alla cessione di alcune unità immobiliari, informa lo stesso collega con estremo ritardo della avvenuta cessione a terzi degli immobili. (Nella fattispecie è stata ritenuta equa la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per mesi tre). (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Venezia, 18 novembre 1991).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. La Volpe), sentenza del 30 maggio 1994, n. 49

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 49 del 30 Maggio 1994 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 18 Novembre 1991 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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