La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata con la formula che il fatto non sussiste, comporta l’esclusione del verificarsi del fatto storico di cui alla fattispecie incriminatrice: da tale pronuncia consegue il proscioglimento dell’incolpato in sede disciplinare solo allorché anche questo verta su quei medesimi fatti, ditalché debba escludersi l’ontologica esistenza delle condotte deontologicamente rilevanti (Nel caso di specie, l’incolpato era stato assolto in sede penale dall’accusa di appropriazione indebita di una cartella esattoriale consegnatagli dal cliente per la relativa impugnazione, mentre l’incolpazione disciplinare riguardava la mancata impugnazione della cartella esattoriale stessa).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Savi), sentenza del 14 aprile 2016, n. 83
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Neri), sentenza del 30 maggio 2014, n. 72, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Neri), sentenza del 16 aprile 2014, n. 61 nonché C.N.F. sent. n. 19/2009 e n. 172/2007.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 83 del 14 Aprile 2016 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Pistoia, delibera del 21 Settembre 2012 (censura)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 24647 del 02 Dicembre 2016 (respinge)
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