L’avvocato che illegittimamente consegni le chiavi di un immobile ad un terzo non legittimato a riceverle e successivamente promuova una causa civile contro la proprietaria dello stesso assumendo, in malafede, il diritto del terzo alla protrazione della conduzione dell’immobile, tiene una condotta disciplinarmente censurabile. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Venezia, 18 novembre 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. La Volpe), sentenza del 30 maggio 1994, n. 49
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 49 del 30 Maggio 1994 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 18 Novembre 1991 (sospensione)
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