Ai fini della valutazione del requisito della condotta irreprensibile (già “specchiatissima ed illibata”), alcun rilievo può attribuirsi alla circostanza che le condotte criminose ascrivibili al richiedente l’iscrizione all’albo siano risalenti nel tempo, ove la sentenza definitiva abbia invece data recente e riguardi fatti di particolare gravità, tali cioè da dare luogo ad una valutazione negativa dell’attitudine del professionista a svolgere la delicata funzione di cooperazione alla funzione giudiziaria propria dell’attività del difensore (Nel caso di specie, l’iscrizione nell’Elenco degli Avvocati Stabiliti veniva rifiutata per mancanza del requisito della condotta irreprensibile in capo al richiedente, che alcuni anni prima era stato condannato per il reato p. e p. dall’art. 388 comma II cp in tema di delitti contro l’amministrazione della giustizia. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’impugnazione proposta avverso la suddetta delibera del COA).
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Tacchini), sentenza del 20 febbraio 2014, n. 8.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 68 del 08 Aprile 2016 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Massa, delibera del 18 Luglio 2014
0 Comment