E’ inammissibile il ricorso sottoscritto personalmente da professionista che, al tempo della sua proposizione, sia privo dello jus postulandi perché sospeso, radiato o cancellato dall’albo, con provvedimento immediatamente esecutivo, nel qual caso l’impugnazione dovrà essere necessariamente proposta a mezzo di avvocato iscritto all’albo delle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale. Tale principio, già espresso con riferimento alla vigenza dell’art. 63, co. 1, R.D. n. 37/1934, ha mantenuto la sua validità anche nel regime introdotto dalla legge n. 247/2012 e dall’art. 6 del Regolamento C.N.F. 22.11.2013 n. 3 (Nel caso di specie trattavasi di sospensione a tempo indeterminato per mancato pagamento dei contributi dovuti).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 8 aprile 2016, n. 65
NOTA:
In senso conforme, sebbene riferite alla previgente disciplina, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Broccardo), sentenza del 11 giugno 2015, n. 92, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Broccardo), sentenza del 18 luglio 2011, n. 121, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mascherin), sentenza del 18 luglio 2011, n. 118, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Cardone), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 173.
NB: sulla sospensione professionale a tempo indeterminato per mancato pagamento dei contributi cfr. art. 29, comma 6, Legge n. 247/2012, nonché Consiglio nazionale forense (Merli), parere 10 dicembre 2014, n. 108; l’immediata esecutività delle sanzioni disciplinari è sospesa dalla proposizione del ricorso al CNF (art. 61 L. n. 247/2012) ed è comunque subordinata alla mancata impugnazione (art. 62 L. n. 247/2012); l’immediata esecutività della sospensione cautelare consegue invece alla notifica del provvedimento (art. 60 L. n. 247/2012).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 65 del 08 Aprile 2016 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera (sospensione)
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