L’art. 3, comma 2, della l. 30 luglio 1990, n. 218, nel dettare norme dirette a disciplinare il rapporto degli enti creditizi pubblici trasferiti alle nuove società di diritto privato, fa salvi esclusivamente i diritti già acquisiti dagli attuali dipendenti in relazione alla natura pubblica degli enti di appartenenza; è quindi preclusa l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo quando la domanda sia delibata, nella completezza della documentazione allegata, dopo che l’ente di appartenenza si sia già trasformato in società per azioni perdendo l’originaria natura pubblica. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Padova, 23 aprile 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Passino), sentenza del 30 maggio 1994, n. 46
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 46 del 30 Maggio 1994 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 23 Aprile 1993
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