Nell’ipotesi di addebito disciplinare per gli stessi fatti contestati in sede penale, la sospensione del procedimento disciplinare si impone come necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c. fino alla definizione del procedimento penale, in quanto dalla definizione del secondo può dipendere, conformemente alla lettura del riformato art. 653 c.p.p., quella del primo.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pasqualin), sentenza del 8 aprile 2016, n. 58
NOTA:
V. ora art. 54 L. n. 247/2012.
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 7 marzo 2016, n. 36, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 16 luglio 2015, n. 101, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2013, n. 26, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Borsacchi), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 22, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mascherin), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 14, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Broccardo), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 11, nonché Corte di Cassazione, SS.UU., 1° febbraio 2010, n. 2223.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 58 del 08 Aprile 2016 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Novara, delibera (sospensione)
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