I limiti al trattenimento delle somme pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute o a titolo di pagamento dei propri onorari

All’avvocato non è consentito trattenere somme di competenze del cliente, neppure a titolo di compensazione con un proprio credito professionale in difetto del consenso del cliente, ovvero di una liquidazione operata con sentenza a carico della controparte, ovvero ancora di una richiesta di pagamento espressamente accettata dal cliente.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 23 marzo 2016, n. 52

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Neri), sentenza del 23 luglio 2013, n. 134.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 52 del 23 Marzo 2016 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Fermo, delibera del 08 Maggio 2014 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment