La responsabilità per fatto di associati, collaboratori e sostituti

L’avvocato è personalmente responsabile per condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma responsabilità (art. 7 ncdf). (Nel caso di specie, trattavasi di compenso manifestamente sproporzionato indicato in una parcella predisposta dal collaboratore di studio ma consapevolmente sottoscritta dal dominus)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Savi), sentenza del 7 marzo 2016, n. 44

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 44 del 07 Marzo 2016 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Chieti, delibera del 22 Febbraio 2011 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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