Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Conflitto di interessi – Accettazione di mandato da altri clienti contro parti già assistite – Attenuanti – Avvertimento.

Non è deontologicamente corretto il comportamento dell’avvocato che contemporaneamente si presenti come difensore dell’una e dell’altra parte in conflitto anche in cause diverse, assumendo difese, per conto di nuovi clienti, in procedure monitorie od esecutive, contro le parti già assistite senza aver rinunciato al mandato (nella fattispecie, tenuto conto della personalità anche professionale dell’incolpato, del suo convincimento di assistere la parte che riteneva più meritevole, in totale assenza di riprovevoli fini, e tenuto altresì conto che da tale situazione non è stato provato alcun danno in capo ai ricorrenti, il Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto eccessiva la sanzione inflitta della censura e l’ha sostituita con l’avvertimento). (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Rieti, 13 dicembre 1991).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Panuccio), sentenza del 6 maggio 1994, n. 36

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 36 del 06 Maggio 1994 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Rieti, delibera del 13 Dicembre 1991
Giurisprudenza CNF

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