Inammissibile la ricusazione dell’intero Consiglio territoriale

La ricusazione non è consentita nei confronti dell’intero Consiglio territoriale ma soltanto dei singoli componenti, per i motivi indicati dagli artt. 51 e 52 c.p.c., anche nel caso in cui il professionista abbia proposto istanze separate, se pur di identico contenuto per ciascun componente, manifestandosi palese la volontà del ricorrente di ricusare per tal via non il singolo consigliere ma, di fatto, l’intero collegio giudicante quale organo unitario davanti al quale doveva essere celebrato il procedimento.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 7 marzo 2016, n. 36

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Del Paggio), decisione del 13 luglio 2011, n. 94.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 36 del 07 Marzo 2016 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Tivoli, delibera del 02 Dicembre 2011 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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