Il decesso dell’incolpato in corso di causa comporta la cessazione della materia del contendere

La sopravvenuta morte del professionista istante comporta la cessazione della materia del contendere, e la conseguente estinzione del procedimento, in considerazione del venir meno del soggetto titolare del diritto di ottenere una pronuncia sull’impugnazione, nonché della mancanza d’interesse dell’ordine professionale alla pronuncia medesima.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 7 marzo 2016, n. 36

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 16 luglio 2015, n. 99, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 16 luglio 2015, n. 95, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 213, nonché Cassazione Civile (pres. Mirabelli, rel. Menichino), SS.UU, sentenza del 28 gennaio 1984, n. 674.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 36 del 07 Marzo 2016 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Tivoli, delibera del 02 Dicembre 2011 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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