La categoria degli avvocati e procuratori legali è dotata di un ordinamento giuridico proprio e caratterizzata da una sua indubbia sistematicità. Pertanto va respinta la pretesa incompatibilità dell’art. 17, n. 3 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 con l’art. 166 c.p., come sostituito dall’art. 4 legge 7 febbraio 1990, n. 19, sugli effetti della sospensione condizionale alle pene accessorie in riferimento all’accesso a posti di lavoro pubblici o privati, avendo la legge professionale carattere di specialità e rientrando la fattispecie in quei casi specificatamente previsti dalla legge come eccezione all’applicabilità del citato art. 4. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Venezia, 15 aprile 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Giorgino), sentenza del 28 aprile 1994, n. 35
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 35 del 28 Aprile 1994 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 15 Aprile 1991
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