In ambito disciplinare non è necessaria la consumazione dell’illecito, essendo infatti sufficiente anche il tentativo, giacché la potenzialità della condotta è idonea e sufficiente a configurare l’illecito deontologicamente rilevante (Nella specie trattavasi di accaparramento della clientela).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Siotto), sentenza del 7 marzo 2016, n. 29
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 29 del 07 Marzo 2016 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 09 Maggio 2012 (censura)
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