Le due condizioni per assumere un incarico contro un ex cliente

Ai sensi dell’art. 68 ncdf (già art. 51 cdf), l’incarico -giudiziale o stragiudiziale- contro un ex cliente è ammesso in presenza di due condizioni: a) che sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale; b) che l’oggetto dell’incarico sia estraneo a quello in precedenza espletato (Nel caso di specie, il professionista agiva contro il proprio ex cliente dopo appena due mesi dalla cessazione dell’incarico).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Siotto), sentenza del 7 marzo 2016, n. 29

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Morlino), sentenza del 7 maggio 2013, n. 71.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 29 del 07 Marzo 2016 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 09 Maggio 2012 (censura)
Giurisprudenza CNF

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