Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare dall’esercizio della professione – Impugnazione avanti al Consiglio Nazionale Forense – Mancato pagamento del canone dell’immobile adibito a studio legale – Requisiti di forma e di merito per l’emissione del provvedimento cautelare – Carenza – Rigetto.

Costituiscono essenziali requisiti per la sospensione cautelare dall’esercizio della professione, per quanto riguarda la forma, la preventiva audizione dell’incolpato, e, relativamente al merito, l’esistenza dei presupposti di contestazione di un reato. In difetto, il provvedimento di sospensione cautelare è illegittimo. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Ascoli Piceno, 29 settembre 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Diego), sentenza del 24 aprile 1994, n. 34

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 34 del 24 Aprile 1994 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Ascoli Piceno, delibera del 29 Settembre 1993
Giurisprudenza CNF

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