Il principio di non contestazione è applicabile anche al processo disciplinare, sicché i fatti addebitati all’incolpato, e da questi non contestati nell’ambito delle proprie difese, devono essere ritenuti realmente sussistenti.
NOTA.
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Iacona), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 270, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Mariani Marini, rel. Damascelli), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 6.
In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 225, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 223, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 217, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 202.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 18 del 20 Febbraio 2016 (accoglie) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 08 Luglio 2013 (cancellazione)
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