L’astensione facoltativa per gravi ragioni di convenienza

L’esistenza di un giudizio (pendente o anche già definito) tra l’incolpato ed il suo giudice disciplinare può integrare il requisito delle “gravi ragioni di convenienza” che legittima l’astensione facoltativa ex art. 51, co. 2, cod.proc.civ.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sica), sentenza del 20 febbraio 2016, n. 16

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 213.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 16 del 20 Febbraio 2016 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 01 Ottobre 2012
abc, Giurisprudenza CNF

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