Il precetto di cui all’art. 38, co. 2, ncdf già art. 22 cdf (secondo cui l’avvocato non deve registrare una conversazione telefonica con un collega, senza il preventivo consenso o all’insaputa di questi) deve essere inteso nel senso che il divieto riguardi anche il caso in cui il telefono sia posto in viva voce per consentire ai terzi presenti di ascoltare la conversazione con il collega interlocutore (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 7
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 7 del 17 Febbraio 2016 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Siracusa, delibera del 17 Febbraio 2011 (censura)
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