Rinuncia all’impugnazione e cessazione della materia del contendere

La rinuncia formale al ricorso determina il venir meno dell’interesse della ricorrente e, di conseguenza, la cessata materia del contendere con la conseguente estinzione del giudizio.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Capria), sentenza del 30 dicembre 2015, n. 254

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza dell’11 dicembre 2014, n. 174, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Neri), sentenza del 8 ottobre 2013, n. 178, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 3 settembre 2013, n. 157, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Mascherin), sentenza del 23 luglio 2013, n. 140; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Berruti), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 138, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. De Giorgi, rel. Broccardo), sentenza del 20 aprile 2012, n. 54, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 21 ottobre 2010, n. 93, Consiglio Nazionale Forense (pres. Danovi, rel. Tirale), sentenza del 20 settembre 2004, n. 209.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 254 del 30 Dicembre 2015 (estinzione)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 27 Ottobre 2011
Giurisprudenza CNF

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