E’ inammissibile la richiesta al CNF di condanna del Consiglio territoriale a titolo di ristoro del danno asseritamente patito in conseguenza della sanzione disciplinare in thesi ingiustamente subita (Nella specie, peraltro, la domanda era altresì infondata nel merito, essendo stato rigettato il ricorso avverso la delibera disciplinare fonte del preteso danno).
NOTA:
In arg. cfr. pure Cassazione civile, sez. III 29 settembre 2015, n. 19246 – Pres. Berruti – Est. Armano, secondo cui “Qualora il provvedimento disciplinare inflitto dall’Ordine degli avvocati sia annullato dalla Corte di cassazione o sia revocato dall’Ordine medesimo, non sussiste la responsabilità civile dei componenti del COA per i danni asseritamente arrecati al destinatario della sanzione in ragione dell’esito del procedimento, atteso che la violazione del codice deontologico può rilevare in sede giurisdizionale solo se affetta da incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, consentendo in tali casi il ricorso alla Sezioni Unite della Corte di cassazione, e, inoltre, il rispetto dell’autonomia degli Ordini, preposti a far rispettare il codice deontologico forense, esclude che integri, di per sé, una condotta illecita l’espletamento delle funzioni disciplinari, trattandosi di mezzo di controllo dei comportamenti dell’incolpato, contrari alla dignità e al decoro professionale“.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 250 del 30 Dicembre 2015 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 03 Luglio 2013 (sospensione)
0 Comment