Nel giudizio disciplinare dinanzi al CNF, in analogia alla disciplina del giudizio in Cassazione, il trasferimento del domiciliatario rende l’elezione di domicilio priva di effetti, a norma degli artt. 336, capoverso c.p.c. e 60, terzo comma R.D. n. 37 del 1934, onde le comunicazioni, come le notificazioni, dovranno essere fatte nella segreteria del Consiglio nazionale forense (Nel caso di specie, l’avviso dell’udienza veniva notificato al ricorrente presso il Consiglio nazionale forense, non essendo stata possibile la notifica presso il domicilio eletto).
Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Nappi), SS.UU, sentenza n. 24739 del 5 dicembre 2016
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Cass. SS.UU 13 novembre 1997, n. 11220.
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 24739 del 05 Dicembre 2016 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 125 del 23 Luglio 2015
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