Il COA di Urbino chiede di sapere se, alla luce della circostanza che il DM 47/2016 ”Regolamento recante disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della professione” non prevede la verifica da parte del COA delle quote annuali da parte degli iscritti quale requisito per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo, sussista l’obbligo in capo al COA di disporre la sanzione amministrativa della sospensione dell’avvocato moroso ai sensi dell’art. 6 Reg. n. 3/2013.

La risposta è nei seguenti termini:
La fattispecie trova la sua regolamentazione nell’art. 29 della L. 247/2012, che stabilisce:
1) al comma 3, lett. a): che ciascun Consiglio dell’Ordine è autorizzato a “fissare e riscuotere un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti a ciascun albo, elenco o registro;
2) al comma 5: che “Il Consiglio provvede alla riscossione dei contributi di cui alla lettera a del comma 3 e di quelli dovuti al CNF anche ai sensi delle disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l’anno di competenza.
3) al comma 6: che “Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo sono sospesi, previa contestazione dell’addebito e loro personale convocazione, dal Consiglio dell’Ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al pagamento.
É dunque la norma primaria, richiamata anche dall’art. 6 del regolamento 3/2013, a stabilire l’obbligo per il COA di disporre la sanzione amministrativa della sospensione dell’avvocato moroso, e non già la fonte regolamentare, gerarchicamente subordinata.
Il regolamento n. 47/2016 regola invece la differente fattispecie dei requisiti necessari per la permanenza dell’iscrizione all’Albo, e trova la sua fonte primaria nell’art. 21 della legge professionale.
Ne consegue che il COA è tenuto in forza delle disposizioni di cui all’art. 29, comma 6 alla verifica annuale del versamento dei contributi, sospendendo in via amministrativa gli iscritti non in regola con il pagamento; procederà ogni tre anni alla verifica della sussistenza dei requisiti individuati dal DM 47/2016, procedendo ove, ne accerti l’insussistenza, con le modalità previste dall’art. 21, comma 4 della L. 247/2012.

Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), 22 giugno 2016, n. 76

Quesito n. 214, COA di Urbino

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 76 del 22 Giugno 2016
- Consiglio territoriale: COA Urbino, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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