La risposta è nei seguenti termini:
La fattispecie trova la sua regolamentazione nell’art. 29 della L. 247/2012, che stabilisce:
1) al comma 3, lett. a): che ciascun Consiglio dell’Ordine è autorizzato a “fissare e riscuotere un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti a ciascun albo, elenco o registro;
2) al comma 5: che “Il Consiglio provvede alla riscossione dei contributi di cui alla lettera a del comma 3 e di quelli dovuti al CNF anche ai sensi delle disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l’anno di competenza.
3) al comma 6: che “Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo sono sospesi, previa contestazione dell’addebito e loro personale convocazione, dal Consiglio dell’Ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al pagamento.
É dunque la norma primaria, richiamata anche dall’art. 6 del regolamento 3/2013, a stabilire l’obbligo per il COA di disporre la sanzione amministrativa della sospensione dell’avvocato moroso, e non già la fonte regolamentare, gerarchicamente subordinata.
Il regolamento n. 47/2016 regola invece la differente fattispecie dei requisiti necessari per la permanenza dell’iscrizione all’Albo, e trova la sua fonte primaria nell’art. 21 della legge professionale.
Ne consegue che il COA è tenuto in forza delle disposizioni di cui all’art. 29, comma 6 alla verifica annuale del versamento dei contributi, sospendendo in via amministrativa gli iscritti non in regola con il pagamento; procederà ogni tre anni alla verifica della sussistenza dei requisiti individuati dal DM 47/2016, procedendo ove, ne accerti l’insussistenza, con le modalità previste dall’art. 21, comma 4 della L. 247/2012.
Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), 22 giugno 2016, n. 76
Quesito n. 214, COA di Urbino
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 76 del 22 Giugno 2016- Consiglio territoriale: COA Urbino, delibera (quesito)
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