Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rovigo ha formulato la seguente richiesta di parere “è incompatibile ex art. 28, comma 10, Legge 247/2012, il Consigliere che successivamente all’elezione abbia ricevuto da un Curatore Fallimentare e da un Commissario Liquidatore di una procedura di concordato Preventivo incarichi di difesa della procedura in una causa civile, il primo, ed in un procedimento penale ex d.lgs. 231/01, il secondo? La legge, in caso di fallimento, sembra attribuire al Giudice Delegato solo il potere di autorizzare la costituzione in giudizio (art. 25, n. 6, e 31 L.F.) rimanendo la nomina del difensore atto del Curatore. Così pure, nell’ambito del Concordato Preventivo, il decreto di omologa sembrerebbe onerare il Commissario ad acquisire il parere del Comitato dei creditori e del Commissario giudiziale (e solo di notiziare il Giudice Delegato delle azioni giudiziarie e della nomina del difensore). Sicché, né in caso di fallimento, né di concordato preventivo, la nomina del difensore sembrerebbe avvenire da parte del Giudice Delegato”.

La risposta è data nei seguenti termini.
In ambito della procedura di fallimento al Giudice Delegato va chiesta, da parte del curatore, soltanto l’autorizzazione a stare in giudizio, come attore o come convenuto, ossia a promuovere o a resistere in una causa, giusto il disposto dell’art. 25, comma 1, n. 6 della Legge Fallimentare.
La nomina dei difensori compete al curatore, senza la necessità di alcuna autorizzazione del Giudice Delegato, come si evince dalla stessa norma sopra citata che, dopo aver conservato in capo al G. D. il potere di autorizzare il curatore a stare in giudizio, precisa che il Giudice liquida i compensi e dispone la revoca dei difensori “nominati dal medesimo curatore”. Del resto, ogni diversa pratica risulterebbe arbitraria, del tutto anomala e contraria alla legge.
Inoltre, la nomina del legale da parte del curatore non richiede neanche l’autorizzazione del comitato dei creditori, il che fa intendere che il legislatore abbia ritenuto che tale nomina sia un atto di ordinaria amministrazione trattandosi di indicare un ausiliario necessario per l’esercizio dell’atto (azione o costituzione in giudizio) già oggetto di autorizzazione da parte del giudice.
In modo analogo, il Giudice Delegato non provvede alla nomina del legale neppure in sede di concordato preventivo. In tal caso, al G.D. restano addirittura estranee funzioni di giurisdizione contenziosa mentre è attribuito al liquidatore giudiziale ogni potere inerente la gestione esecutiva del concordato preventivo. Il Liquidatore dovrà ottenere l’autorizzazione del Giudice delegato, previo parere del Commissario Giudiziale, per agire o resistere in giudizio, mentre la nomina dei difensori è rimessa al medesimo Liquidatore.
In virtù di quanto sopra, nulla osta a che un Avvocato, dopo la sua nomina a Consigliere dell’ordine, possa ricevere un incarico difensivo da un Curatore ovvero da un Liquidatore.

Consiglio nazionale forense (rel. Orlando), parere 25 maggio 2016, n. 65

Quesito n. 175, COA di Rovigo

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 65 del 25 Maggio 2016
- Consiglio territoriale: COA Rovigo, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

Related Articles

0 Comment