Il COA di Ancona formula quesito in merito alla prassi da seguire, in relazione alla nomina del Responsabile anticorruzione ai sensi dell’art. 7 della legge n. 190/2012, ove il COA non abbia alle proprie dipendenze personale con qualifica dirigenziale.

La risposta è resa nei termini seguenti.
A mente della determina ANAC del 28 ottobre 2015, n. 12, ove presso l’ente tenuto alla nomina del Responsabile anticorruzione non presti servizio personale avente qualifica dirigenziale, questo potrà nominare un semplice dipendente. Tale nomina, precisa l’ANAC, è da intendersi come del tutto eccezionale, e subordinata alla motivazione puntuale in ordine all’assenza di personale in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

Consiglio nazionale forense (rel. Commissione), parere 20 aprile 2016, n. 59

Quesito n. 103, COA di Ancona

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 59 del 20 Aprile 2016
- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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