La risposta è nei seguenti termini:
Si evince dal quesito che il docente attualmente in servizio in Inghilterra a tempo pieno non riveste la qualifica di professore di ruolo presso una università italiana, ma è solo in possesso di abilitazione scientifica come professore associato e quindi non è soggetto alla scelta tra tempo pieno e tempo definito di cui all’articolo 11 del DPR n. 382/80, che riguarda i docenti strutturati.
Non può essere pertanto trasferito dall’albo ordinario all’elenco speciale dei professori universitari a tempo pieno annesso all’albo degli avvocati di cui all’articolo 15, lett. d) della L. n. 247/2012.
Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 16 marzo 2016, n. 25
Quesito n. 64, COA di Torino
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 25 del 16 Marzo 2016- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera (quesito)
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