Il COA di Roma chiede chiarimenti interpretativi in relazione alle operazioni di ispezione, perquisizione o sequestro nell’ufficio di un difensore disciplinate all’art. 103, co. 3, del Codice di Procedura Penale e dall’art. 29, lett. f, della Legge n. 247/2012

In risposta al quesito posto, ritiene la Commissione di doversi così pronunciare.
Dato che l’art.103, co. 3, c.p.p., dispone che l’Autorità Giudiziaria, prima di compiere atti di ispezione, perquisizione o sequestro presso un Difensore, debba avvisarne il Consiglio dell’Ordine, perché il Presidente (eventualmente a mezzo di un consigliere da questo delegato) possa assistere alle operazioni; e che l’art. 29, lett. f, della Legge n. 247/2012 prevede che il Consiglio dell’Ordine debba vigilare sulla condotta degli iscritti e debba trasmettere ai C.D.D. gli atti relativi ad ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza; gli avvisi dell’Autorità Giudiziaria relativi agli adempimenti in questione devono essere comunicati, tenendo presenti le opportune regole di riservatezza verso gli estranei, a tutto il Consiglio dell’Ordine: che pure dovrà trasmettere al C.D.D., ai sensi della Nuova Legge Professionale, gli atti relativi all’attività dell’Autorità Giudiziaria, dal Consiglio conosciuti nella loro interezza anche attraverso il Presidente o il Consigliere delegato nell’assistere alle operazioni ai sensi art. 103, co. 3, c.p.p., da ricollegarsi a violazioni di norme deontologiche.

Consiglio nazionale forense (rel. Allorio), parere 16 marzo 2016, n. 24

Quesito n. 46, COA di Roma

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 24 del 16 Marzo 2016
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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