La risposta è nei seguenti termini: il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni è requisito indispensabile per l’iscrizione nell’albo degli avvocati, anche nell’ipotesi di cui alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 2 della legge 247/2012, trattandosi di requisito di ordine generale.
Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 20 gennaio 2016, n. 15
Quesito n. 131, COA di Bologna
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 15 del 20 Gennaio 2016- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera (quesito)
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