Il COA di Roma formula il seguente quesito “…se è possibile l’iscrizione all’albo degli avvocati di Roma, sezione speciale D.Lvo, n. 96/2001, degli avvocati provenienti dalla Città del Vaticano”.

La risposta è nei seguenti termini:
Le disposizioni dei titoli I e III del D.Lvo 2 febbraio 2001, n. 96, sull’esercizio della professione di avvocato da parte di avvocati cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea, sono applicabili anche ai cittadini di uno degli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo, e quindi anche ai cittadini dello Stato Città del Vaticano, che a detto accordo ha aderito.
Deve tuttavia precisarsi che, ai fini dell’iscrizione nella Sezione speciale degli avvocati stabiliti, è necessario avere altresì acquisito uno dei titoli professionali indicati nell’articolo 2 del suddetto decreto legislativo (o, nel caso in esame, altro titolo ivi non compreso, come ad es. “advocatus”), da utilizzare obbligatoriamente nell’esercizio della professione in Italia. L’estensione dell’applicabilità dei Titoli I e III del D. Lgs. n. 96/2001 ai cittadini SEE, infatti, deroga unicamente, ai fini dello stabilimento, al criterio del possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’UE, rimanendo impregiudicato il possesso del requisito di un titolo valido in uno degli Stati membri.
L’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, pertanto, non può prescindere dall’indicazione del titolo professionale acquisito nello Stato di origine, titolo la cui denominazione non può coincidere con quella di “avvocato” riservata al titolo professionale rilasciato dallo Stato Italiano.

Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 20 gennaio 2016, n. 10

Quesito n. 120, COA di Roma

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 10 del 20 Gennaio 2016
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera (quesito)
abc, Prassi: pareri CNF

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