Si chiede se un avvocato radiato dall’Albo possa reiscriversi all’Albo degli avvocati Cassazionisti.

L’iscrizione all’albo speciale secondo il sistema delineato dalla precedente normativa (art. 3, 4, 33 Rdl 1578/33) poteva essere ottenuta previa dimostrazione dell’esercizio della professione di avvocato per almeno dodici anni avanti alle Corti d’Appello ed ai Tribunali.
L’iscrizione nell’albo speciale tenuto dal CNF veniva quindi disposta (e può essere disposta ex art. 22 c. 3 e 4 L. 247/2012) a seguito della presentazione della certificazione rilasciata dal C.O.A. circa il possesso del requisito sopra richiamato.
Nulla osta pertanto alla reiscrizione all’Albo dei Cassazionisti di un avvocato radiato ove l’interessato sia stato reiscritto all’Albo degli Avvocati, integrando così nuovamente il requisito previsto dalla legge per l’iscrizione nell’albo speciale, posto che la verifica dei requisiti per tale reiscrizione (ora ex art. 17 L. 247/2012) è rimessa al C.O.A. il quale, in sede di rilascio della certificazione, non potrà che dare atto del già accertato svolgimento dell’attività professionale per il periodo stabilito (ex art. 33 Rdl 1578/33 come modificato dalla L. 27/1997).

Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), parere 20 gennaio 2016, n. 8

Quesito n. 102, Uffici CNF

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 8 del 20 Gennaio 2016
- Consiglio territoriale: COA, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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