Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Impugnazione al Consiglio Nazionale Forense – Decorrenza del termine di venti giorni dalla notifica del provvedimento impugnato – Inammissibilità.

È inammissibile il ricorso presentato al Consiglio Nazionale Forense oltre il termine di venti giorni previsto dall’art. 59 r.d.l. 22 gennaio 1934, n. 37 (nella fattispecie, stante l’irreperibilità del destinatario è stata disposta la notificazione ai sensi dell’art. 143 c.p.c., e conseguentemente il termine per proporre impugnazione è decorso a partire dal ventesimo giorno successivo a quello in cui si sono compiute le formalità prescritte dalla norma citata). (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 11 giugno 1991).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Diego), sentenza del 13 aprile 1994, n. 33

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 33 del 13 Aprile 1994 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 11 Giugno 1991
Giurisprudenza CNF

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