Il professionista il quale trattenga indebitamente somme spettanti alla parte assistita; ometta di svolgere l’attività inerente al mandato; ometta o fornisca non veritiere informazioni all’assistito e non restituisca i documenti consegnatigli per lo svolgimento del mandato, compie atti non conformi alla dignità professionale (nella fattispecie, tenuto conto della molteplicità delle violazioni nonché dei precedenti disciplinari dell’incolpato, il Consiglio Nazionale Forense ha confermato la sanzione della sospensione dall’esercizio professionale per anni uno). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 13 giugno 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Casalinuovo), sentenza del 24 marzo 1994, n. 32
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 32 del 24 Marzo 1994 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 13 Giugno 1992 (sospensione)
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