Deve essere dichiarata inammissibile l’impugnazione proposta da chi, al momento della sottoscrizione del ricorso, risulti sprovvisto in assoluto dello ius postulandi per non essere iscritto all’albo degli avvocati, non potendo per tale ragione difendersi personalmente innanzi al C.N.F. e sottoscrivere da solo il relativo ricorso (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta in proprio dal praticante avverso la delibera del Consiglio dell’Ordine degli avvocati con la quale era stata disposta la sua cancellazione dal registro dei praticanti abilitati).
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), sentenza del 23 luglio 2015, n. 126, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Broccardo), sentenza del 20 aprile 2015, n. 63, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Salazar), sentenza del 9 ottobre 2014, n. 140, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Salazar), sentenza del 9 ottobre 2014, n. 139.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 238 del 29 Dicembre 2015 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 15 Aprile 2011 (cancellazione amm.va)
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