In tema di reclamo elettorale, il verbale redatto dalla Commissione elettorale concernente la verifica dell’esistenza in capo ai candidati dei requisiti previsti dall’art. 6 del D.M. n. 170/14 è da considerarsi atto meramente interno al procedimento elettorale ed ad esso strumentale (c.d. atto endoprocedimentale) e quindi non è suscettibile di autonoma impugnazione al CNF, la quale può avere ad oggetto esclusivamente “i risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine” (art. 28, comma 2 della L. n. 247/12) cioè il verbale di proclamazione degli eletti, che è l’atto conclusivo dell’intero procedimento elettorale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 237
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 237 del 29 Dicembre 2015 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Vallo della Lucania, delibera del 23 Gennaio 2016
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