Avanti al Consiglio Nazionale Forense, per il principio di tipicità e decisorietà degli atti, possono essere impugnati i soli atti capaci di incidere in via definitiva sulla sfera giuridica dello iscritto e/o dell’incolpato, e più precisamente quelli relativi alla tenuta degli albi, ai certificati di compiuta pratica forense, ai procedimenti disciplinari, alle elezioni dei COA ed ai conflitti di competenza.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 237
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 237 del 29 Dicembre 2015 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Vallo della Lucania, delibera del 23 Gennaio 2016
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