Ai fini del trattamento sanzionatorio della condotta contestata, il Consiglio territoriale è tenuto ad operare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali ad esempio l’assenza di precedenti disciplinari (art. 21, co. 4, ncdf). (In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per anni tre in luogo della radiazione).
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 223, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 217, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 22 dicembre 2014, n. 204, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Tacchini), sentenza del 26 settembre 2014, n. 113, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Damascelli), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 145, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 45; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Mariani Marini, rel. Damascelli), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 6.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 233 del 29 Dicembre 2015 (accoglie) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Marsala, delibera del 13 Luglio 2010 (radiazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 22516 del 07 Novembre 2017 (accoglie)
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