Per consolidata giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense il professionista che trattenga senza giustificazione le somme ricevute per conto della propria parte assistita commette illecito deontologico (nella fattispecie la sanzione della censura è stata ridotta al solo avvertimento in considerazione dell’avvenuto proscioglimento del professionista con riferimento ad un secondo addebito). (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Verona, 19 giugno 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Panuccio), sentenza del 24 marzo 1994, n. 31
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 31 del 24 Marzo 1994 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 19 Giugno 1991
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