Chi non versi nei termini stabiliti il contributo annuale è soggetto alla sanzione amministrativa della sospensione dall’esercizio della professione, previa contestazione dell’addebito e sua personale convocazione (art. 29 L. 247/2012), inflitta con provvedimento non avente natura disciplinare ma comunque adottata secondo le forme del procedimento disciplinare, in analogia con quanto previsto dall’art. 17 L. n. 576/1980 (sospensione dall’esercizio della professione per inadempimento dell’obbligo di invio alla Cassa di Previdenza del modello 5).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 227 del 29 Dicembre 2015 (respinge) (sospensione cautelare)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 06 Marzo 2014 (sospensione)
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