In tema di procedimento disciplinare, il giudice della deontologia ha l’obbligo di convocare l’iscritto, ma è onere di quest’ultimo (che ha il diritto -non il dovere- di difendersi) presentarsi e/o svolgere le proprie deduzioni, giacché il predetto obbligo di audizione viene soddisfatto con la semplice convocazione, non essendo altresì necessario che l’audizione stessa debba essere effettuata in concreto anche ove l’interessato non si presenti.
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza del 6 giugno 2015, n. 75, Cassazione Civile, sez. Unite, 20 luglio 2012, n. 12608- Pres. PREDEN Roberto- Est. AMATUCCI Alfonso- P.M. CENICCOLA Raffaele.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 227 del 29 Dicembre 2015 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 06 Marzo 2014 (sospensione)
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