E’ legittima la sanzione disciplinare nei confronti dell’Avvocato che, in violazione dell’art. 30 ncdf – “Gestione di denaro altrui” (già art. 41 cdf), non fornisca dimostrazione di aver dato pieno e compiuto rendiconto dell’attività di gestione della somma affidatagli né tantomeno una ricostruzione precisa delle somme gestite per conto del cliente.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, C.N.F. n. 98/2014.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 229 del 29 Dicembre 2015 (respinge) (sospensione cautelare)- Consiglio territoriale: COA Arezzo, delibera del 25 Maggio 2012 (sospensione)
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