Il diritto-dovere di difesa non giustifica l’uso di espressioni sconvenienti ed offensive

L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione (art. 5 cdf, ora 9 ncdf) e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 20 cdf, ora 52 ncdf), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dalla reciprocità delle offese, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, non trovando applicazione in tale sede l’esimente prevista dall’art. 599 c.p. (Nel caso di specie, il professionista aveva sostenuto, in una propria memoria difensiva, che il Collega di controparte aveva “artatamente indotto in errore il Giudice” e, per questo, il suo nome andava inserito in un “libro nero, con ogni intuibile conseguenza!”).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 224

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 16 aprile 2014, n. 47, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 227, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Baffa), sentenza del 28 dicembre 2013, n. 213.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 224 del 28 Dicembre 2015 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera del 29 Settembre 2011 (avvertimento)
abc, Giurisprudenza CNF

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