Procedimento disciplinare: il certificato medico generico non dà diritto al rinvio dell’udienza per legittimo impedimento

L’impedimento del professionista a comparire innanzi al COA nell’ambito di un procedimento disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale e lo stesso impedimento non può ritenersi sussistente anche qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire (Nel caso di specie, il certificato medico si limitava a comprovare un ricovero in codice bianco per una caduta con trauma contusivo ad una spalla e dimissioni immediate con antidolorifico).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 217

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Perfetti), sentenza del 20 marzo 2014, n. 40, Consiglio Nazionale Forense 30 gennaio 2012 n. 6.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 217 del 28 Dicembre 2015 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 19 Febbraio 2014 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 16690 del 06 Luglio 2017 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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