L’avvocato, che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all’esercizio della professione, non è più tenuto a valutare la “verosimiglianza” della fondatezza dell’accusa rivolta al collega stesso (art. 38 ncdf, già art. 22 cdf), e tale nuova disciplina codicistica si applica anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, in quanto più favorevole per l’incolpato (art. 65 L. n. 247/2012).
Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Ambrosio), SS.UU, sentenza n. 15819 del 29 luglio 2016
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 15819 del 29 Luglio 2016 (accoglie)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 97 del 16 Luglio 2015
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