Deve essere rigettata la domanda di sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione di una causa civile, in forza del principio dell’autonomia della decisione disciplinare in sede di valutazione del comportamento di un avvocato. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Ferrara, 15 novembre 1981).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. De Dominicis), sentenza del 15 marzo 1994, n. 26
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 26 del 15 Marzo 1994 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera del 15 Novembre 1981
0 Comment