L’applicabilità dell’art. 54 L. n. 247/2012, che ha previsto la sospensione discrezionale del procedimento disciplinare qualora penda procedimento penale per i medesimi fatti, è logicamente e metodologicamente subordinata all’entrata in funzione dei Consigli distrettuali di disciplina, sicché non opera retroattivamente con riferimento ai procedimenti già celebrati dinanzi ai COA.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Merli), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 207
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 207 del 28 Dicembre 2015 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Siena, delibera del 10 Aprile 2013 (sospensione)
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