Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Pendenza di procedimento penale – Principio dell’autonomia dei due procedimenti – Eccezione.

La non riproduzione nel vigente codice di procedura penale della norma di cui all’art. 3, comma 3, c.p.p. abr., rivela in forma inequivoca la volontà del legislatore di abrogare il vincolo di interdipendenza fissato nella precedente norma, rendendo quindi autonomi i rispettivi ambiti dei due procedimenti (penale e disciplinare). Tuttavia in concreto possono verificarsi casi che richiedono la sospensione del procedimento disciplinare in attesa di quello penale: ciò allorché il «fatto» si presenti insufficientemente riprodotto in sede disciplinare o con aree di incertezza o di oscurità che si rivelino determinanti ad impedire una completa conoscenza. In tali casi sarà la prudente discrezionalità del Consiglio dell’Ordine procedente ad ordinare la sospensione del procedimento in itinere in attesa della definizione del procedimento penale. (Rigetta il ricorso contro decisione Ordine Livorno, 19 giugno 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Siciliano), sentenza del 15 marzo 1994, n. 25

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 25 del 15 Marzo 1994 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Livorno, delibera del 19 Giugno 1992
Giurisprudenza CNF

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