L’esponente non può impugnare il provvedimento di archiviazione del Consiglio territoriale

La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni del Consiglio territoriale compete esclusivamente, ex art. 50 Rdl 1578/33 (ratione temporis applicabile), al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello ed all’avvocato che sia stato oggetto del procedimento disciplinare, e non anche all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Capria), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 205

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Grimaldi), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 199, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Picchioni), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 188; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Picchioni), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 187; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Picchioni), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 186; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Picchioni), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 185.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 205 del 28 Dicembre 2015 (respinge) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Rimini, delibera del 22 Febbraio 2011 (assoluzione)
abc, Giurisprudenza CNF

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