La cancellazione disciplinare dall’albo inglese non rileva ai fini del ne bis in idem

La sentenza con cui l’autorità disciplinare inglese (Solicitors Disciplinary Tribunal) disponga la cancellazione dell’avvocato italiano dall’albo tenuto dalla Law Society (Register of European Lawyers) preclude allo stesso la possibilità di esercitare la professione come avvocato europeo in Inghilterra, ma non costituisce decisione rilevante ai fini del divieto di bis in idem per l’autorità disciplinare italiana, la quale ultima può pertanto, a sua volta, adottare i conseguenti provvedimenti per quei medesimi fatti.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 202

NOTA:
Corte di Cassazione, ordinanza n. 9287 del 09 maggio 2016 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 202 del 24 Dicembre 2015 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 31 Marzo 2011 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 25627 del 14 Dicembre 2016 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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