L’illegittimo frazionamento del credito professionale nei confronti del proprio ex cliente

Pone in essere un comportamento contrario ai doveri di probità e decoro di cui all’art. 66 ncdf (già art. 49 cdf – “Pluralità di azioni nei confronti della controparte”) l’avvocato che, al fine di conseguire il pagamento delle proprie spettanze professionali, abusi degli strumenti processuali che l’ordinamento offre alla parte nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale, intraprendendo plurime e più onerose iniziative giudiziarie di recupero del credito, così aggravando la posizione debitoria del proprio ex cliente, senza che ciò corrisponda ad effettive ragioni di tutela dei propri diritti (Nel caso di specie, il professionista aveva introdotto tre distinti giudizi nei confronti del proprio ex cliente, per ottenere il pagamento delle proprie spettanze, tutte relative all’unico, continuativo rapporto di clientela).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Piacci), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 195

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, C.N.F. 27/10/2010 n. 163; C.N.F. 11/11/2009 n. 119, nonché Cass. S.U. n. 23726 del 15/11/2007.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 195 del 24 Dicembre 2015 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera del 02 Dicembre 2010 (avvertimento)
abc, Giurisprudenza CNF

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